Violenza sessuale, consenso e obblighi procedurali degli Stati: la Corte EDU condanna l’Islanda

Le sentenze del 13 gennaio 2026 chiariscono gli obblighi procedurali degli Stati nei casi di violenza sessuale e ribadiscono la centralità del consenso ai sensi degli artt. 3 e 8 CEDU.

Con le sentenze del 13 gennaio 2026 nei casi R.E. e altri c. Islanda e Z. c. Islanda, la Corte EDU è tornata a pronunciarsi sul tema della violenza sessuale, precisando la portata degli obblighi procedurali degli Stati e ribadendo che la tutela convenzionale deve essere costruita attorno alla nozione di consenso. Le decisioni si collocano nel solco della giurisprudenza europea che richiede agli ordinamenti nazionali non solo di incriminare in modo adeguato tutti gli atti sessuali non consensuali, ma anche di assicurare indagini effettive, tempestive e rispettose della dignità della vittima.

La Corte EDU sugli obblighi degli Stati nei casi di violenza sessuale

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, le ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU sotto il profilo procedurale, sostenendo che le autorità islandesi non avessero svolto indagini adeguate su fatti denunciati come aggressioni o molestie sessuali. In via subordinata, deducevano anche la violazione dell’art. 14 CEDU, assumendo che il trattamento dei casi di violenza sessuale fosse influenzato da un approccio discriminatorio fondato sul genere.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, in questa materia, gli Stati sono gravati da obblighi positivi sia sostanziali sia procedurali. Sul piano sostanziale, il diritto interno deve garantire una protezione reale contro tutti gli atti sessuali non consensuali. Sul piano procedurale, gli Stati devono assicurare indagini penali effettive, approfondite, imparziali e tempestive, idonee ad accertare i fatti e a proteggere l’integrità fisica e psicologica della persona offesa.

Il consenso come criterio centrale nella giurisprudenza della Corte EDU

Uno dei passaggi più rilevanti delle sentenze riguarda la conferma del principio secondo cui, nei casi di violenza sessuale, il parametro decisivo è l’assenza di consenso e non la prova della resistenza fisica della vittima. La Corte EDU ribadisce così che qualsiasi approccio normativo o interpretativo fondato sull’idea che la persona offesa debba dimostrare di avere opposto resistenza rischia di compromettere la tutela dell’autonomia sessuale e di favorire l’impunità.

Con riguardo all’ordinamento islandese, la Corte ha osservato che il quadro legislativo risultava, in linea di principio, conforme agli standard convenzionali. La legislazione nazionale, anche a seguito delle riforme intervenute nel 2018, criminalizza infatti l’intero spettro degli atti sessuali non consensuali e si fonda su una nozione di illecito costruita attorno al consenso.

Nessuna violazione in R.E. e altri c. Islanda

Nel caso R.E. e altri, relativo a quattro distinti ricorsi riguardanti presunti episodi di aggressione sessuale, la Corte EDU ha escluso la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che le autorità islandesi avevano comunque svolto attività investigative significative, acquisendo le prove disponibili, ascoltando le persone coinvolte e adottando, nei casi concernenti minorenni, specifiche garanzie procedurali.

Pur rilevando alcuni ritardi, in particolare nell’interrogatorio dei sospettati in due procedimenti, la Corte ha ritenuto che tali criticità non fossero, nel contesto complessivo dei casi, sufficienti a privare le indagini della loro effettività. In altri termini, le autorità nazionali avevano affrontato la questione del consenso e della capacità delle ricorrenti di prestarlo, senza che emergessero omissioni investigative tali da integrare una violazione convenzionale.

Violazione dell’art. 8 CEDU nel caso Z. c. Islanda

Diversa la conclusione raggiunta nel caso Z., che riguardava una ragazza sedicenne la quale aveva denunciato contatti sessuali da parte di un adulto mentre si trovava in stato di incoscienza o semi-incoscienza all’interno di una tenda durante un festival. In questo caso, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che l’indagine non fosse stata condotta secondo un approccio realmente fondato sull’assenza di consenso.

Le autorità nazionali avevano archiviato il procedimento ritenendo non dimostrato l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie interna di molestie sessuali. Secondo la Corte, però, tale impostazione risultava eccessivamente restrittiva, perché non verificava in modo adeguato se, nelle concrete circostanze del caso, l’indagato potesse ragionevolmente ritenere esistente un consenso. Né era stata sufficientemente valorizzata la particolare vulnerabilità della ricorrente, che era minorenne e si trovava in una condizione di alterazione o semi-incoscienza.

Per questa ragione, la Corte ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU sotto il profilo procedurale, ritenendo che l’indagine non avesse garantito una tutela effettiva dell’integrità fisica e psicologica della vittima.

Esclusa la discriminazione di genere ai sensi dell’art. 14 CEDU

Le ricorrenti sostenevano inoltre che la risposta istituzionale ai casi di violenza sessuale in Islanda riflettesse una discriminazione strutturale fondata sul genere. A sostegno di questa tesi avevano richiamato dati statistici dai quali emergeva un tasso di esercizio dell’azione penale più basso nei reati sessuali rispetto ad altri reati violenti.

Su questo punto, tuttavia, la Corte EDU ha escluso la violazione dell’art. 14 in combinato disposto con gli artt. 3 e 8 CEDU. Secondo i giudici di Strasburgo, gli elementi prodotti non erano sufficienti a dimostrare, neppure in via prima facie, l’esistenza di un pregiudizio strutturale di genere o di una prassi istituzionale discriminatoria. Le difficoltà emerse apparivano piuttosto riconducibili alle peculiari difficoltà probatorie che caratterizzano i procedimenti per violenza sessuale e, in parte, a carenze di risorse.

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