Judgment No. 63/2026 on citizenship by descent: the Constitutional Court’s reasoning has been filed

Motivazioni sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2026 su cittadinanza iure sanguinis

The grounds for Judgment No. 63/2026 were filed on 30 April 2026: for the first time, the Constitutional Court has established a model of citizenship based on an effective bond with the Republic and has redefined the boundaries of the sovereign people.

Con il deposito in cancelleria del 30 aprile 2026, la sentenza n. 63 della Corte costituzionale acquista finalmente voce. Il comunicato del 12 marzo — di cui avevamo dato conto nella nostra prima analisi — aveva annunciato l’esito: questioni non fondate o inammissibili, riforma salva. Le motivazioni, ora disponibili, rivelano qualcosa di più ambizioso. La Corte non si è limitata a giudicare una norma: ha ridefinito, per la prima volta in modo sistematico, cosa significa essere cittadini italiani nella Repubblica democratica.

La norma al centro del giudizio

L’art. 3-bis stabilisce che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, è in possesso di altra cittadinanza e non rientra nelle condizioni derogatorie previste dalla legge: domanda di riconoscimento presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025, ascendente di primo o secondo grado con cittadinanza esclusivamente italiana, genitore residente in Italia per almeno due anni. La norma opera con efficacia retroattiva, escludendo ex tunc l’acquisto della cittadinanza anche per chi era nato prima della sua entrata in vigore.

Il giudice rimettente — il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione — aveva sollevato questioni di legittimità in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento, nonché degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea e dalla CEDU.


La qualificazione giuridica della norma: né revoca né mera preclusione

Il primo nodo affrontato dalla Corte è di carattere qualificatorio, ed è decisivo per l’intero ragionamento successivo.

La Corte respinge la lettura dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui la norma avrebbe effetti solo per il futuro, operando sui meccanismi di trasmissione della cittadinanza e non su posizioni già acquisite. La formula «è considerato non avere mai acquistato» è inequivocabile: gli effetti sono ex tunc.

Respinge al tempo stesso la qualificazione del giudice rimettente in termini di revoca implicita della cittadinanza. La revoca — tanto nel diritto amministrativo generale quanto nella legge sulla cittadinanza — opera ex nunc su uno status individuale già ufficialmente riconosciuto. L’art. 3-bis, invece, incide su uno status mai formalmente accertato di una moltitudine di persone, e lo fa retroagendo al momento della nascita.

La qualificazione prescelta dalla Corte è quella di retroattività propria: la norma attribuisce a fatti precedenti conseguenze giuridiche diverse da quelle loro proprie nel quadro temporale di riferimento. Si tratta di una distinzione tutt’altro che nominalistica, perché orienta il successivo sindacato di costituzionalità verso il test sulle leggi retroattive, anziché verso quello — più stringente — sugli atti ablativi di diritti già consolidati.


Il modello costituzionale di cittadinanza e il principio del genuine link

Il contributo più originale e sistematicamente rilevante della sentenza è la costruzione di un modello costituzionale di cittadinanza effettiva, ricavato dalla trama degli artt. 1, 2, 3, 4 e 54 della Costituzione.

La Corte muove da una premessa storica: lo ius sanguinis illimitato nacque in un contesto — quello dell’Italia liberale — in cui suffragio attivo e status civitatis erano ontologicamente disgiunti. L’introduzione del suffragio universale e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana hanno radicalmente mutato questo scenario, saldando le due dimensioni e dando vita a una “comunità di destini politici”: chi partecipa alle decisioni collettive deve essere effettivamente soggetto alle loro conseguenze.

Da questa trasformazione la Corte desume tre elementi costitutivi del vincolo di cittadinanza: la titolarità dei diritti di partecipazione democratica con contestuale soggezione ai relativi obblighi; il legame effettivo con il popolo e con lo Stato, espresso nell’impegno per il progresso della società; la condivisione di un comune humus culturale e dei principi costituzionali. In questa prospettiva, una legislazione che consentiva l’accertamento della cittadinanza senza alcun limite generazionale o territoriale si era progressivamente allontanata dal dettato costituzionale, attribuendo diritti politici — incluso il diritto di voto — a soggetti privi di qualsiasi legame effettivo con la comunità repubblicana.

Il principio del genuine link — già riconosciuto dalla Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997 e valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea — riceve così, per la prima volta, un fondamento esplicito nel diritto costituzionale italiano.


Il test di ragionevolezza: legittimo affidamento e interesse pubblico a confronto

Nella parte più densa della motivazione, la Corte applica il suo consolidato test tripartito sulle leggi retroattive, bilanciando il peso dell’interesse pubblico perseguito, la consistenza dell’affidamento leso e le misure compensative predisposte dal legislatore.

Sul primo versante, la Corte riconosce al principio di effettività della cittadinanza un peso costituzionale di primo rilievo, confermato anche dalla giurisprudenza comparata: il Conseil constitutionnel francese, con decisione dell’11 aprile 2025, ha ritenuto legittima la perdita della cittadinanza per desuetudine; il Tribunale costituzionale portoghese, con sentenze del 15 dicembre 2025, ha ribadito che la disciplina della cittadinanza deve dare importanza essenziale ai rapporti che rivelano un vincolo effettivo tra individuo e Stato. La Corte aggiunge che l’applicazione retroattiva della riforma era, nel caso italiano, una condizione della sua stessa efficacia: limitare gli effetti del decreto ai soli nati futuri avrebbe lasciato sostanzialmente invariata la situazione, dato che la platea dei potenziali richiedenti già nati è stimata in oltre 60 milioni di persone.

La debolezza dell’affidamento e le misure compensativ

Sul versante dell’affidamento, la Corte ne ridimensiona il peso attraverso tre argomenti. Il primo e più rilevante è che l’art. 3-bis non incide su posizioni consolidate: per nessuno dei suoi destinatari lo status di cittadino italiano era mai stato giuridicamente certo, né alcun diritto era concretamente esercitabile in sua assenza. La Corte opera qui una distinzione centrale tra titolarità sostanziale dello status — che sorge con la nascita — e titolarità formale — che richiede un accertamento amministrativo o giurisdizionale — valorizzando giuridicamente solo la seconda. Il secondo argomento è che la norma ha carattere correttivo di un trattamento di favore privo di adeguate basi costituzionali, e in tali casi la giurisprudenza costituzionale riconosce la prevalenza dell’esigenza di equità sull’affidamento. Il terzo è che la retroattività non era assolutamente imprevedibile, alla luce del panorama comparatistico e dei segnali provenienti dal legislatore italiano già nell’autunno del 2024.

Infine, la Corte valorizza le misure compensative introdotte contestualmente: l’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge in presenza di genitore o nonno cittadino italiano per nascita, la facilitazione dell’ingresso per lavoro subordinato per gli oriundi e la riduzione del periodo di residenza necessario per la naturalizzazione. Queste disposizioni dimostrano che il legislatore non ha inteso rescindere il legame con le comunità degli italiani all’estero, ma solo subordinarne il riconoscimento giuridico a indici di effettività.


La questione sulla cittadinanza europea: inconferenza della giurisprudenza della Corte di giustizia

La Corte dichiara non fondata la questione relativa alla violazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE attraverso un ragionamento netto e ben costruito.

Tutte le pronunce della Corte di giustizia richiamate dal rimettente — da Rottmann a Tjebbes, fino a Udlændinge-og Integrationsministeriet — riguardano ipotesi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status di cittadinanza già accertato, incidendo su diritti concretamente esercitabili. In queste ipotesi, la Corte di giustizia impone un esame individuale di proporzionalità, perché le conseguenze della perdita non possono essere ipotetiche o eventuali.

Nel caso di specie, invece, nessuno dei destinatari dell’art. 3-bis godeva di uno status di cittadino europeo giuridicamente certo: non vi è dunque base per imporre tale esame. La ratio della giurisprudenza europea — presidiare la cittadinanza dell’Unione come status fundamentalis dei cittadini degli Stati membri — viene meno quando quello status non è mai stato riconosciuto. La Corte esclude conseguentemente la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione risolta in modo sufficientemente chiaro dalla giurisprudenza esistente.


Le questioni dichiarate inammissibili

La questione relativa all’art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo — che vieta la privazione arbitraria della cittadinanza — è dichiarata inammissibile perché la Dichiarazione non è un atto internazionale vincolante e non è idonea a integrare il parametro interposto richiesto dall’art. 117, primo comma, della Costituzione. Il rimettente non aveva peraltro argomentato sull’eventuale natura consuetudinaria della norma, che avrebbe potuto transitare attraverso l’art. 10, primo comma, della Costituzione.

Inammissibile è anche la questione relativa all’art. 3, comma 2, del Quarto Protocollo CEDU. La norma garantisce il diritto di ingresso nel territorio dello Stato di cui si è già cittadini riconosciuti, non il diritto di acquisire o conservare la cittadinanza. I lavori preparatori del Protocollo confermano che la questione delle misure privative della cittadinanza fu deliberatamente esclusa dal suo ambito applicativo. Il rimettente non aveva argomentato la pertinenza del parametro rispetto alla fattispecie.


Prospettive: cosa rimane aperto

La sentenza chiude il fronte del giudizio di legittimità costituzionale interno, ma non esaurisce il quadro dei possibili rimedi. Rimangono aperti, in particolare, due profili.

Il primo riguarda la sorte di chi aveva avviato la procedura di riconoscimento della cittadinanza senza aver ricevuto l’appuntamento entro il 27 marzo 2025: la Corte lo ha espressamente lasciato impregiudicato, riconoscendo che potrebbe formare oggetto di future questioni di legittimità.

Il secondo — e più rilevante nella prospettiva del nostro Studio — riguarda il piano convenzionale. La dichiarazione di inammissibilità delle questioni CEDU non equivale a un giudizio di compatibilità convenzionale della norma. I parametri invocati dal rimettente non erano stati sufficientemente argomentati, e la Corte non si è pronunciata nel merito. Resta dunque aperto lo spazio per una valutazione autonoma da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare sotto il profilo dell’art. 8 CEDU — che tutela il rispetto della vita privata e familiare e nell’ambito del quale la giurisprudenza di Strasburgo ha già riconosciuto rilevanza alla privazione arbitraria della cittadinanza — e dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 8.

Il nostro Studio continua a seguire l’evoluzione della vicenda e a valutare le prospettive di tutela davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo per i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 3-bis.

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