Citizenship by descent: the Constitutional Court dismisses the questions regarding Decree-Law 36/2025

Corte costituzionale e cittadinanza iure sanguinis

Con il comunicato del 12 marzo 2026, la Corte costituzionale ha annunciato di avere dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino sul nuovo regime della cittadinanza per discendenza

Con il comunicato del 12 marzo 2026, la Corte costituzionale ha reso nota la sua decisione di dichiarare in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino in relazione all’art. 1 del decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

La vicenda riguarda il nuovo assetto normativo in tema di cittadinanza iure sanguinis. Il decreto 36/2025 stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorrano determinate condizioni (domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; un genitore o un nonno che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; un genitore o adottante residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio).

Il punto centrale: acquisto della cittadinanza e suo riconoscimento

Il caso presenta un rilievo costituzionale che va oltre la materia della cittadinanza in senso stretto. La questione non riguarda solamente la possibilità per il legislatore di modificare per il futuro i presupposti sostanziali della trasmissione o del riconoscimento della cittadinanza per discendenza, ma consiste nello stabilire se le nuove restrizioni introdotte nel 2025 possano incidere anche su soggetti che, secondo la disciplina previgente, assumono di avere già acquistato la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto diretto della legge, pur in assenza di un previo riconoscimento formale.

Da questa prospettiva, la controversia ruota attorno a una distinzione decisiva: quella tra acquisto della cittadinanza and successivo riconoscimento. Secondo il regime anteriore, la cittadinanza sorgeva automaticamente al momento della nascita al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, con conseguente efficacia meramente dichiarativa del successivo riconoscimento.

La portata retroattiva della riforma

È proprio questo il profilo che ha reso il caso particolarmente delicato. Le censure si fondavano sull’idea che la riforma del 2025 avesse oltrepassato i limiti della discrezionalità legislativa, incidendo non solo su fattispecie future, ma su status preesistenti, già perfezionati sotto il vigore della disciplina precedente.

Su questa lettura, la norma contestata non si limiterebbe a ridefinire per il futuro i criteri di accesso alla cittadinanza, ma finirebbe per negare rilevanza giuridica a una condizione soggettiva che si sarebbe già consolidata alla nascita. Da qui i dubbi in relazione ai principi di certezza del diritto, di tutela dell’affidamento e di ragionevolezza dell’azione legislativa.

In questa prospettiva assume rilievo anche la questione della disciplina transitoria. Quando una riforma legislativa incide su posizioni già consolidate o modifica in modo radicale gli effetti giuridici collegati a fatti pregressi, l’assenza di adeguate garanzie intertemporali può aggravare i problemi di compatibilità costituzionale. In materia di cittadinanza, questa esigenza appare ancora più sensibile, poiché la disciplina tocca direttamente lo status personale e l’identità giuridica dell’individuo.

Le questioni decise dalla Corte costituzionale

Secondo quanto reso noto dalla Corte, sono state dichiarate non fondate le censure formulate con riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il Tribunale di Torino aveva denunciato, da un lato, l’asserita arbitrarietà della distinzione tra chi aveva chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e chi lo aveva chiesto dopo; dall’altro, la presunta lesione dei diritti quesiti, ritenendo che la norma producesse una revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza disciplina intertemporale. La Corte ha inoltre dichiarato non fondata la questione proposta in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, concernenti la cittadinanza dell’Unione.

Il comunicato riferisce anche che la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate con riferimento all’art. 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che vieta la privazione arbitraria della cittadinanza, nonché all’art. 3, comma 2, del Quarto Protocollo addizionale alla CEDU, secondo cui nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Discrezionalità legislativa e limiti costituzionali

In generale, e senza anticipare le motivazioni che la Corte deve ancora depositare, le opinioni favorevoli alla tenuta costituzionale della riforma fanno leva sull’idea che la disciplina della cittadinanza appartenga a un ambito di ampia discrezionalità legislativa, nel quale il Parlamento può richiedere l’esistenza di un collegamento effettivo con lo Stato. In questa prospettiva, la distanza generazionale dall’ascendente italiano, unita alla nascita e alla stabile residenza all’estero, potrebbe giustificare un approccio più restrittivo al riconoscimento della cittadinanza.

Resta tuttavia distinta la questione relativa ai soggetti che non rivendicano una mera aspettativa futura, ma sostengono che la cittadinanza era già sorta sotto il vigore della legge precedente. In questi casi, il richiamo alla discrezionalità del legislatore non esaurisce il problema. Sul punto potrebbero assumere rilievo ulteriori profili convenzionali, che non risultano essere stati ancora esaminati come parametri nel giudizio costituzionale.

Prime riflessioni, in attesa del deposito della sentenza

In attesa del deposito della motivazione, il comunicato consente già di cogliere la rilevanza sistematica della decisione. La pronuncia sembra infatti confermare, sul piano del giudizio costituzionale interno, la tenuta dell’intervento legislativo del 2025, almeno rispetto ai parametri esaminati in questa fase dalla Corte.

Resta tuttavia aperto un tema più ampio, che riguarda la portata temporale della legge quando essa incide su status personali e posizioni che si assumono già acquisite. Sotto questo profilo, la decisione potrà avere rilievo ben oltre la materia della cittadinanza, perché tocca il rapporto tra discrezionalità legislativa, certezza del diritto, ragionevolezza e tutela delle posizioni soggettive consolidate.

Proprio alla luce del richiamo, emerso nel giudizio costituzionale, al Quarto Protocollo CEDU e al tema del diritto di ingresso nel territorio dello Stato di cittadinanza, la vicenda merita particolare attenzione anche sul piano sovranazionale. Il nostro Studio sta seguendo con grande attenzione il caso e ne sta approfondendo i possibili sviluppi, anche nella prospettiva della tutela davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, una volta depositata la sentenza e chiariti i presupposti giuridici della decisione.

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